- Studio Basequadro

- 3 ott 2024
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Aggiornamento: 6 feb

Articolo a cura di Studio Basequadro, Architettura & Ingegneria
Al fine di poter esercitare la propria attività a norma di legge, un’impresa (pubblicao privata) deve aver eseguito e seguito una serie di adempimenti in materia di prevenzione incendi.
Tali adempimenti sono necessari da attuarsi per consentire il regolare svolgimento della propria attività. Nella misura in cui i requisiti richiesti dalla normativa antincendio non fossero messi in pratica, l’attività è soggetta ad ad una sanzione penale prevista dall’ art. 20 del D.Lgs. 8 Marzo 2006 n° 139 e alle sanzioni previste dell’ art. 46 comma 2 del D.Lgs. 81/2008.
Oltre alle sanzioni, le imprese fuori norma possono anche rischiare la chiusura dell’attività.
1. LA NORMATIVA
Con la pubblicazione del D. Lgs 8 marzo 2006 n. 139, “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma dell’articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229” vengono ridefiniti, oltre che gli aspetti inerenti l’organizzazione di VV.F., anche gli ambiti di sviluppo della prevenzione incendi, confermando e rafforzando l’attribuzione di competenza della stessa al Corpo Nazionale VV.F.
Tale decreto, per essere pienamente operante, aveva la necessità di essere integrato da diversi decreti di attuazione. Il primo, e più importante decreto, è stato il DPR 01/08/2011 n. 151 pubblicato nella GU n. 221 del 22/09/2011. Esso, con la necessità della semplificazione amministrativa, ha introdotto la procedura della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), ha aggiornato, con l’allegato I, l’elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, portandole da 97 a 80, sostituendo sia il DPR 689/59 che il DM 16/02/82. Esso ha poi diviso le singole attività in tre categorie, la A, la B e la C a secondo del grado di difficoltà, dalle più semplici alle più articolate. Il DPR 151/2011 (procedura attuale) snellisce il procedimento autorizzativo in quanto prevede delle semplificazioni in funzione della complessità delle attività.
2. PROCESSO DI AUTORIZZAZIONE
Il processo di autorizzazione da parte dei Vigili del fuoco cambia in base alla categoria di appartenenza dell’attività. Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi si distinguono nelle categorie A, B e C, come da DPR 151/2011 di cui Allegato I, in relazione alla dimensione dell’impresa, al settore di attività, alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumità. Le categorie vengono individuate in ragione della gravità del rischio piuttosto che della dimensione o, comunque, del grado di complessità che contraddistingue l’attività stessa.
Secondo le nuove regole:
Nella Categoria A: vengono incluse le attività a basso rischio di incendio con un limitato livello di complessità. Non è obbligatorio richiedere la valutazione del progetto ai vigili del fuoco, i controlli sono effettuati a campione. Il titolare può richiedere il verbale della visita tecnica, dopo un eventuale sopralluogo.
Nella Categoria B: rientrano le attività a medio rischio di incendio con un livello di complessità maggiore rispetto alla cat. A. È obbligatorio chiedere la valutazione del progetto, i sopralluoghi sono a campione proprio come accade nella categoria A;
Nella Categoria C: le attività che rientrano nella Categoria C sono ad alto rischio di incendio ad alto livello di complessità indipendentemente della presenza di una regola tecnica. In questo caso sono obbligatorie sia la valutazione del progetto sia i sopralluoghi dei vigili del fuoco. Il certificato di prevenzione incendi sarà rilasciato al termine dei controlli con esito positivo.
3. VALUTAZIONE DEL PROGETTO
Prima di iniziare i lavori è necessario redigere un’istanza per i vigili del fuoco per l’esame del progetto. Entro 60 giorni dalla presentazione della documentazione i Vigili del Fuoco rilasciano il parare. La domanda di parere di conformità sui progetti è sostituita dall’istanza di valutazione dei progetti da sottoporre al Comando per le sole attività di categoria B e C.
I documenti da presentare sono i medesimi ma vengono inoltre richieste informazioni generali sull’attività principale e sulle eventuali attività secondarie soggette a controllo di prevenzione incendi e le indicazioni del tipo di intervento in progetto. Per le attività di categoria B e C l’istanza deve contenere:
generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;
specificazione della attività soggetta principale e delle eventuali attività soggette secondarie, oggetto dell’istanza di valutazione del progetto;
ubicazione prevista per la realizzazione delle opere;
informazioni generali sull’attività principale e sulle eventuali attività secondarie soggette a controllo di prevenzione incendi e indicazioni del tipo di intervento in progetto;
All’istanza sono inoltre allegati documentazione tecnica, a firma di tecnico abilitato, conforme a quanto previsto dall’Allegato I al Decreto attestazione di versamento degli oneri.
4. SCIA ANTINCENDIO
Il comando dei vigili del fuoco rilascia la SCIA dopo aver visionato la conformità della documentazione presentata dal titolare dell’attività. La SCIA antincendio non deve essere confusa con la SCIA edilizia.
La SCIA antincendio, rappresenta la richiesta formale che il titolare dell’attività inoltra al comando dei Vigili del Fuoco o al SUAP per poter iniziare l’attività soggetta a prevenzione incendi. La SCIA antincendio va presentata sempre, ossia ogni volta in cui viene avviata una nuova attività soggetta a prevenzione incendi oppure quando un’attività esistente viene modificata.
La pratica deve essere redatta con il supporto di un tecnico abilitato.
La Scia antincendio va inoltre rinnovata ogni 5 o 10 anni (in base al tipo di attività), secondo l’art 4 del D.P.R. 151/2011. Spetta al titolare dell’attività di cui allegato I del decreto farne richiesta. Con l’attestazione di rinnovo si dichiara l’assenza di variazioni delle condizioni di sicurezza antincendio rispetto a quanto segnalato in precedenza. Si dichiara, inoltre, di:
avere assolto agli obblighi gestionali, aver rispettato divieti, limitazioni e disposizioni in campo di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio;
avere mantenuto in stato di efficienza attrezzature, impianti, sistemi, dispositivi sempre ai fini della sicurezza antincendio.
Fonti: Biblus, Edilportale, lavoripubblici, ediltecnico.
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