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Decreto Salva Casa è legge: sanatorie più “snelle”, nuove tolleranze e cosa cambia per cambio d’uso e abitabilità
Articolo a cura di Studio Basequadro, Architettura & Ingegneria

Il Decreto Salva Casa è legge. La Legge Salva Casa introduce modifiche finalizzate alla regolarizzazione di piccole difformità, che rendevano numerose abitazioni invendibili o comunque non legittimate causando anche un freno al mercato immobiliare e alle attività di ristrutturazione del tessuto edilizio nazionale esistente, fornendo una risposta agli obiettivi dichiarati di semplificazione e di maggiore chiarezza della pratica applicativa.

Vengono così introdotte misure a regime con requisiti meno restringenti e maggiori tolleranze costruttive ed esecutive.


Confermata l’esclusione delle norme Salva Milano per regolarizzare i grattacieli di Milano, rimaste fuori dal decreto già durante la discussione alla Camera.


1. COME FUNZIONA

La sanatoria può essere richiesta attraverso l’assistenza di un tecnico che attesti la conformità degli interventi alle norme urbanistiche vigenti al momento della domanda e alle norme edilizie vigenti al momento della realizzazione attraverso la presentazione di una pratica edilizia, a seconda della natura dell’abuso (Permesso di costruire, Scia,...).

Per ottenere la sanatoria dell’immobile, i privati devono pagare una sanzione, che varia al variare dell’abuso.

Nel caso del permesso di costruire sarà pari al doppio del contributo di costruzione, mentre per la Scia in sanatoria la sanzione equivale al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile ed è compresa tra 1.032 euro e 10.328 euro. Nel caso in cui vi fosse inerzia da parte degli uffici comunali, scatta automaticamente il silenzio assenso.

Ci sarà anche più tempo per rimuovere gli abusi edilizi per i quali il Comune ha negato la sanatoria edilizia 2024: 240 giorni anziché 90 in presenza di comprovate esigenze di salute o gravi situazioni di disagio socio-economico.


2. DOPPIA CONFOMITÀ

Il Decreto ha introdotto due strade differenziate per la sanatoria degli abusi gravi e per le difformità lievi.

In caso di totale difformità, assenza del titolo abilitativo e variazioni essenziali rispetto al progetto autorizzato, per ottenere la sanatoria è ancora richiesta la doppia conformità.

Per sanare le difformità parziali, il Decreto ha stabilito i seguenti requisisti di conformità:

  • alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda;

  • ai requisiti prescritti alla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione dell’intervento;


I privati e le Pubbliche Amministrazioni possono ottenere la sanatoria edilizia delle difformità parziali e delle variazioni essenziali. Per variazioni essenziali, in base al testo unico dell’edilizia sono stabilite dalle varie Regioni, quando si verificano le seguenti ipotesi:

  • mutamento della destinazione d’uso che implica una variazione degli standards;

  • aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione al progetto approvato;

  • modifiche sostanziali di parametri urbanistico edilizi del progetto approvato o della localizzazione dell’edificio sull’area di pertinenza;

  • mutamento delle caratteristiche dell’intervento edilizio assentito;

  • violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali.


Rispetto a quanto stabilito dalle regioni, la sanatoria edilizia seguirà il percorso semplificato, previsto per le difformità lievi che si svincola dalla doppia conformità edilizia.

Con le ultime modifiche, le variazioni essenziali entrano nel perimetro di interventi sanabili con quest’ultima procedura più leggera.


3. TOLLERANZE COSTRUTTIVE

Ci sono una serie di opere che, se realizzate entro il 24 maggio 2024, non avranno più bisogno di ottenere la sanatoria edilizia 2024 perché diventeranno automaticamente regolari grazie all’innalzamento delle tolleranze costruttive ed esecutive. Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se non supera il 6% per abitazioni fino a 60 metri quadrati. Si scende al 5% per superfici da 60 a 100 metri, al 4% tra 100 e 300 metri, al 3% tra i 300 e i 500 metri quadrati, al 2% per le superfici superiori.

Saranno considerate tolleranze esecutive:

  • il minore dimensionamento dell’edificio;

  • la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali;

  • le irregolarità geometriche e modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e difforme ubicazione delle aperture interne;

  • la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria;

  • gli errori progettuali corretti in cantiere e errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere.


Si introduce il principio dell’autonomia delle parti comuni rispetto alle proprietà esclusive. Eventuali difformità edilizie delle prime non incidono sullo stato legittimo delle seconde e viceversa. Se ad esempio il locale portineria di un condominio non è norma un condomino potrà ristrutturare casa sua. Se una unità immobiliare ha una veranda abusiva il condominio potrà ristrutturare il locale portineria.

Vengono considerate attività di edilizia libera gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche. In ogni caso, dette opere non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso con variazione di volumi e di superfici.


4. CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO E SOTTOTETTI

I cambi di destinazione d’uso sono sempre ammessi sia all’interno della stessa categoria funzionale, sia tra diverse categorie funzionali (residenziale, turistico-ricettiva, produttiva e direzionale, commerciale) in tutte le zone urbane (A, B e C). I cambi di destinazione d’uso dei primi piani fuori terra e dei piani seminterrati sono sempre consentiti se previsti dalle norme regionali.

Se per il cambio di destinazione d’uso sono necessari lavori rientranti nell’edilizia libera, il cambio d’uso sarà considerato senza opere.


La normativa rende più semplice il cambio di destinazione d’uso del sottotetto in superficie abitabile. Il recupero è possibile, rispettando le procedure previste dalle leggi regionali, anche quando l’intervento non consenta di rispettare le distanze minime tra gli edifici e dai confini.

Devono essere tuttavia rispettate:

  • i limiti di distanza vigenti all’epoca della realizzazione dell’edificio;

  • l’altezza massima dell’edificio espressa dal titolo che ne ha previsto la costruzione;

  • la forma, la superficie e l’area del sottotetto come delimitata dalle pareti perimetrali.


5. REQUISITI DI ABITABILITÀ

I requisiti di abitabilità degli immobili diventano meno stringenti. Per gli edifici esistenti e/o in ristrutturazione (considerando anche demolizione e ricostruzione) vengono valutati nuovi parametri che rendano abitabili gli spazi interni, anche oggetto di ristrutturazione.

E, nello specifico:- i locali con un’altezza minima interna di 2,40 metri, contro i 2,70 metri autorizzati sino ad ora; - i monolocali con una superficie minima, comprensiva dei servizi, di 20 metri quadrati per una persona, contro i 28 autorizzati sino ad ora e di 28 metri quadrati per due persone contro i 38 autorizzati sino ad ora.


Fonti: Edilportale, Bacchispa, Biblus, Divisionenergia.

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Se vuoi approfondire il tema, facciamo consulenza, verifica e pratiche in sanatoria per rendere la vostra abitazione conforme.

Per anticipare i tempi siamo a disposizione per valutare ogni singolo caso.



 
 
 

Decreto Salva Casa (DL 69/2024): cosa cambia davvero su sanatorie, tolleranze e tempi (silenzio-assenso)
Articolo a cura di Studio Basequadro, Architettura & Ingegneria

Il 30 maggio 2024, è entrato in vigore ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Salva Casa (Dl n. 69/2024), che consente a privati e le Pubbliche Amministrazioni che possiedono immobili con difformità lievi di presentare richiesta di regolarizzazione ai Comuni tramite pratiche in sanatoria, facilitando alcuni aspetti tecnici che prima impedivano ad alcune casistiche di poter essere sanate. Di seguito vengono illustrati i dettagli.


1. OBIETTIVI

Secondo la normativa esistente per poter intervenire su un immobile è necessario conoscere le pratiche che ne hanno autorizzato la costruzione, conoscendo così il suo stato legittimo.

Lo stato legittimo dell’immobile è utile a dimostrare che un immobile è conforme alle norme edilizie esistenti e per poter intervenire ed è una condizione indispensabile per realizzare interventi edilizi sull’immobile, usufruire delle detrazioni fiscali, e concludere compravendite.

Ciò significa individuare la pratica edilizia che ne ha consentito la realizzazione e verificare che sia conforme a quanto effettivamente realizzato.


Il Decreto-legge contiene disposizioni puntuali per rendere meno rigida e frammentata la normativa esistente, costituita da procedure amministrative che a causa dell’estrema rigidezza ostacolano la commerciabilità dei beni e precludono l’accesso a mutui, sovvenzioni e contributi e quindi che limitano la possibilità di valorizzazione economica dell’immobile. Va specificato che il decreto non consiste in un condono, poiché non consente a qualunque difformità di essere sanata a prescindere dall’entità, bensì aggiunge e/o modifica regolamentazioni già presenti all’interno del decreto 380/01, rendendo in alcuni casi percorribile la possibilità di sanare edifici attualmente insanabili o snellendo la burocrazia dei casi più lievi.


Il decreto approfondisce vari aspetti; riportiamo di seguito i principali:

  1. L’utilizzo di tende fisse e l’approfondimento delle VEPA, acronimo di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti;

  2.  L’utilizzo delle pratiche edilizie di partenza per il confronto con quanto realizzato;

  3. La sanatoria mediante fiscalizzazione dell’abuso. Lo strumento della fiscalizzazione viene utilizzato quando una difformità non può essere sanata a causa dell’impossibilità, principalmente di natura strutturale, del ripristino conforme dell’edificio;

  4. Il cambio di destinazione d’uso negli edifici. È sempre consentito senza opere , nel rispetto delle normative di settore e ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni.

  5. Le tolleranze esecutive, come irregolarità geometriche nelle finiture degli edifici di minima identità, la diversa collocazione degli impianti e opere interne eseguite durante i lavori per l’attuazione dei titoli abitativi edilizi;

  6. La necessità della doppia conformità. Per doppia conformità si intende che l’immobile deve risultare conforme sia alle normative vigenti all’epoca in cui è stata rilasciata la licenza edilizia di prima costruzione e a quelle attualmente in vigore. Il decreto fissa il superamento di questo requisito limitatamente alle parziali difformità dal permesso di costruire o dalle segnalazioni certificate di inizio attività;

  7. I tempi di risposta.


Viene poi dato uno spazio anche alle strutture amovibili realizzate durante l’emergenza covid 19. Al decreto sono poi già stati fatti degli emendamenti, che potrebbero integrare la normativa, riferiti alle dimensioni minime dei monolocali e delle altezze interne.



2. DIFFORMITÀ LIEVI

Le difformità lievi sono le irregolarità comprese tra i limiti delle tolleranze costruttive ed esecutive e le variazioni essenziali. Il decreto Salva Casa ha rivisto il concetto di tolleranze e di conseguenza i requisiti e le procedure per richiedere la sanatoria edilizia 2024.


Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio, le nuove tolleranze costruttive sono pari al:

  • 2% per le unità immobiliari con superficie utile superiore ai 500 mq;

  • 3% per le unità immobiliari con superficie utile tra i 300 e i 500 mq;

  • 4% per le unità immobiliari con superficie utile tra i 100 e i 300 mq;

  • 5% per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 100 mq.



Per quel che concerne invece le tolleranze esecutive si intendono le irregolarità geometriche, le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, la diversa collocazione di impianti e opere interne. Per gli interventi realizzati entro il 24/05/2024, sono incluse tra le tolleranze esecutive:

  • il minor dimensionamento dell’edificio;

  •  la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali;

  • le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni;

  • la difforme ubicazione delle aperture interne;

  • la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria;

  • gli errori progettuali corretti in cantiere;

  • gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere.



3. CONFORMITÀ

Finora l’accertamento di conformità poteva essere chiesto solo quando veniva dimostrata la ‘’doppia conformità’’: l’opera doveva essere conforme alla normativa edilizia e urbanistica vigente sia al momento della realizzazione, sia al momento della presentazione dell’istanza.

Il decreto salva-casa semplifica la normativa, richiedendo la doppia conformità solo nei casi più gravi, definiti di “totale difformità”. Rimane invece sempre richiesta per gli edifici vincolati.


I casi più lievi definiti “parziali difformità”, possono evitare la dimostrazione della doppia conformità, dimostrando unicamente che all’epoca della realizzazione fossero coerenti con le norme edilizie e che oggi sono conformi alle norme urbanistiche.



4. CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO

Col decreto viene semplificato il cambio di destinazione d’uso di singole unità immobiliari, nel rispetto delle normative di settore e di eventuali specifiche condizioni comunali.

All’interno della stessa categoria funzionale, il mutamento della destinazione d’uso sarà sempre ammesso.

Tra diverse categorie funzionali, il mutamento della destinazione d’uso sarà ammesso limitatamente alle categorie residenziale, turistico-ricettiva, produttiva e direzionale, commerciale, in ogni caso, all’interno delle zone: centro storico, residenziali consolidate, residenziali in espansione.

Sono escluse dalle semplificazioni le unità immobiliari al primo piano fuori terra.



5. TEMPI

Si supera il silenzio rigetto e si introduce il silenzio assenso: significa che se l’Amministrazione non risponde, entro i seguenti termini, l’istanza si considera accettata e in particolare:

  • 45 giorni - permesso in sanatoria

  • 30 giorni - Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)


A queste tempistiche, per immobili soggetti a vincolo paesaggistico, si aggiungono fino a 180 giorni per la valutazione del settore paesaggio.

In ogni caso si prevede il pagamento di una sanzione in relazione all’entità dell’abuso.


Fonti: LavoriPubblici.it, Edilportale, Corriere della Sera, mit.gov.it, studiotecnicopagliai.it

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Aggiornamento: 6 feb

Piano "Salva casa" o "Pace edilizia"
Articolo a cura di Studio Basequadro, Architettura & Ingegneria

In arrivo il “Salva casa” chiamato anche “Pace edilizia”, che consiste in una serie di norme in fase di studio del ministero delle infrastrutture, per poter deflazionare i comuni da immani richieste di regolarizzazione edilizia e allo stesso tempo rendere a norma abitazioni con “lievi difformità”.


Il Ministero, con un comunicato spiega di essere al tavolo per preparare un pacchetto di norme, così come chiesto e auspicato dalle Amministrazioni territoriali: un “condono” in miniatura che mira dunque a dare una spinta considerevole, alla regolarizzazione di piccole difformità e irregolarità strutturali, che secondo uno studio del Consiglio nazionale degli ingegneri appartiene a quasi l’80% (46 milioni tra case, rimesse, cantine, negozi…) del patrimonio immobiliare italiano.


Il ministero precisa nella nota quali saranno gli “abusi” oggetto di tali” normative:

  • difformità formali, legate alle incertezze di lettura delle normative tecniche;

  • difformità edilizie “interne”, legate a singole unità immobiliari, cui proprietari hanno apportato delle lievi variazioni (tramezze, soppalchi…);

  • cambi di destinazione degli immobili tra categorie omogenee;

  • difformità che potevano essere sanate al momento nella della concessione edilizia di prima costruzione, ma che oggi, a causa del regolamento di disciplina “doppia conformità”, non consente di conseguire positivamente la sanatoria causando spesso l’impossibilità di ristrutturare o vendere la propria casa.


A seguito di alcune controversie, viene chiarito che non si tratterà di “condonare abusi esterni”, né “riguarda zone sismiche, archeologiche o le ville abusive sulle spiagge”.


Non siamo difronte ad una novità il tema del sanare le irregolarità architettoniche; già nel Settembre 2023 il si parlò di condono edilizio.


Tali linee di indirizzo sono state presentate durante una riunione sul piano casa, tenutasi al Mit il 4 Aprile u.s. alla presenza del Dipe (dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica) e circa 50 tra istituzioni, enti, associazioni, ordini professionali e fondazioni di settore.

I tempi auspicati dal Mit sono stretti, ma il governo non ha ancora citato date certe.

La norma Salva Casa è presentata in modo sommario, ma a fornirci qualche elemento in più è il CNI (Consiglio Nazionale degli Ingegneri), che ha partecipato alla riunione del 04 Aprile. Il CNI afferma che l’Ufficio legislativo del Ministero ha indicato la necessità di mettere in atto interventi di breve e lungo termine:

  • a breve termine, la priorità alla semplificazione delle norme, che consentirebbe di superare lievi difformità;

  • a lungo termine, il riordino del Testo Unico dell’Edilizia.


Il fine è quello di tutelare i piccoli proprietari immobiliari che per alcuni casi attendono da decenni la regolarizzazione poiché ferma in una sorta di “limbo”, e con parità di interesse andare a fare una scrematura sostanziale al lavoro dei tecnici comunali, in molti casi sommersi di pratiche in sanatoria. A tal proposito si è previsto di intervenire in modo diretto sulle procedure amministrative per garantire ai cittadini tempi certi e risposte certe.


Piano casa e Testo Unico Edilizia

Il “Piano casa” spinge a lavorare e affrontare le politiche di disagio e emergenza abitativa e lavorare parallelamente sulla revisione del Testo Unico dell’Edilizia.


Dopo le prime promesse, il tavolo si è riunito nel raccogliere proposte di associazioni sul Piano Casa e per portare avanti la revisione del Testo Unico dell’Edilizia.


Questa spinta la possiamo considerare come figlia di quell’esperienza acquisita dopo l’avvio del Superbonus, a partire dal 2021, ha posto i tecnici e committenti dinnanzi a difficoltà talvolta insuperabili per la definizione di uno stato legittimo di un immobile e molto Comuni hanno avviato procedure estremamente complesse, ridondanti, in proporzione all’irregolarità.


Il 15 Aprile è stato annunciato che a breve il piano Salva Casa arriverà al Consiglio dei Ministri, per quel che concerne la “regolarizzazione di piccole difformità.”


Fonti: Il Sole 24 ore, Edilportale, Ansa.it, La Repubblica, La Stampa, Fanpage.

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